Scarichi di Acque Reflue
Il principio generale suggellato dall’art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”, poiché il legislatore impone un controllo di carattere generale e preventivo su qualsiasi scarico.
Pertanto qualsiasi immissione del refluo effettuata tramite un sistema di collettamento in un corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo o in rete fognaria), salvo alcune attività, deve ottenere preventivamente un’autorizzazione e osservare prescrizioni e limiti di legge.
A seconda della provenienza, gli scarichi possono classificarsi in:
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Acque reflue industriali.
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Acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
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Acque meteoriche di dilavamento.
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Acque reflue urbane, composte dal miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate purché provengano da agglomerati, così come definiti dal D.lgs. 152/2006.
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Oltre a queste, si menziona una categoria, per così dire intermedia: le acque reflue “assimilabili” a quelle domestiche, specificatamente individuate nel comma 7 dell’art. 101 del D.lgs. 152/2006.
In base alla tipologia di scarico la norma prevede diversi titoli abilitativi alcuni dei quali ricompresi in provvedimenti di autorizzazione che abbracciano più matrici ambientali.
Lo Studio CONSULENZA AMBIENTE è in grado di seguire il cliente in tutte le fasi, dalla progettazione, alla redazione documentale, al procedimento con gli enti competenti, alla gestione dello scarico.